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28/07/2013

C'era una volta l'obbligo (di istruzione)

a cura di Mario Ambel

A lungo mi sono chiesto quale fosse la ratio che induceva la fanciulla  che campeggia sulla copertina dei documenti ministeriali dell'innalzamento dell'obbligo a saltellare su una settimana sbilenca di dieci caselle anziché di sette! Poi, un giorno, colto da una folgorazione, mi resi conto che “dieci” erano gli anni cui veniva innalzato l'obbligo scolastico che l'art. 34 della Costituzione aveva fissato a otto.

Così infatti recita la frase di apertura della pagina dell'Indire  dove è raccolta la relativa documentazione:

La L 27.12.06, n. 296, art 1 c 622 ha innalzato l'obbligo di istruzione a dieci anni.

art. 1 comma 622:  L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. [...]  L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

da L.296/2007

In realtà, a non farmi riconoscere in quel “dieci” l'esito dell'innalzamento dell'obbligo era una pulsione dell'inconscio. Poiché non credevo che il dispositivo di quella legge avrebbe di fatto risolto le contraddizioni che l'avevano impedito nel tempo, non vedevo in quel “dieci” il tanto agognato traguardo di battaglie ormai più che trentennali.

Eppure il dettato della norma poteva alimentare buone speranze. Si tratta, com'è noto, del comma 622 (sono in tutto 1364!) dell'unico articolo di cui si compone la Legge finanziaria 2007.

Si affermano cose importanti, in quell'articolo:
- che l'istruzione è finalizzata al diploma o alla qualifica professionale triennale;
- che l'obbligo deve garantire l'acquisizione di saperi e competenze relativi al biennio della scuola superiore;
e soprattutto:
- che l'età per l'accesso al lavoro è elevata a sedici anni.

Ma da allora, si sa, sono accadute molte cose e non tutte in quella direzione; anzi quasi tutte in direzione insensata e contraria...

Ma perché, allora, dubitare del buon esito di quella norma? Perché non avere fiducia che la saltellante fanciulla (per altro un po' troppo di tenera età per veleggiare verso i 16 anni) simboleggiasse davvero una conquista che una parte del paese attendeva da anni? E cioè che finalmente e semplicemente si fossero poste le condizioni affinché tutti frequantassero percorsi di istruzione (e non di “istruzione e formazione”, o di “formazione professionale” o persino, come si ebbe a vedere di lì a poco, Gelmini regnante, nell'apprendistato!) e potessero acquisire, entro i 16 anni, solide competenze culturali di cittadinanza, da definire e poi certificare indipendentemente dal lavoro futuro? Perché dubitarne?

Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

da L. 296/2007, art.1 c. 622

Il cavallo di Troia

Forse perchè  negli ultimi anni della storia di questo sventurato paese le leggi, soprattutto quando aprono varchi di civiltà e di progresso sociale, contengono sempre qualche cavallo di Troia, dal cui ventre prima o poi discendono i guerrieri che raderanno al suolo la cittadella, qui il cavallo di Troia si è chiamato “lotta alla dispersione” e come spesso accade in queste circostanze aveva quelle sembianze rassicuranti e persino ragguardevoli che facevano sì che lo si portasse entro le mura della città...

Nel nome della "lotta alla dispersione" si sono forse fatte e vanno facendo, recentemente, buone cose, ma è sempre nel nome della "lotta alla dispersione" che con una norma riguardante il lavoro e non la scuola, che si è reso possibile assolvere l'obbligo persino nell'apprendistato!

Così ne commentavano la notizia Fabrizio Dacrema e Anna Teselli in un articolo del 2010:

La nuova legge in materia di lavoro, nota per l'introduzione di norme sull'arbitrato che aggirano l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, rende anche possibile assolvere l'obbligo di istruzione nei percorsi di apprendistato. I sostenitori di questa norma, il ministro Sacconi in testa, la giustificano come una chance data a quei 126.000 ragazzi in età compresa tra i 14 e i 17 anni (5,4%, per la precisione 125.853 su un totale di 2.326.298) che nell'anno scolastico e formativo 2008/09, secondo l'ultimo Rapporto Isfol, risultano fuori da ogni tipo di percorso di istruzione e formazione. Questi ragazzi, sulla base delle leggi vigenti, dovrebbero assolvere all'obbligo di istruzione fino a 16 anni e per questa ragione non potrebbero lavorare (anche l'età minima per l'accesso al lavoro è stata innalzata a 16 anni dalla stessa legge che ha innalzato l'obbligo di istruzione): da 16 a 18 anni dovrebbero invece essere inseriti in un percorso formativo. 

da Dacrema F., e Teselli A., "Obbligo di istruzione nell'apprendistato: 126.000 ragioni per essere contrari" in www.FLC CGIL.

E aggiungevano Dacrema e Teselli, nel caso qualcuno pensasse che una tale norma veniva promulgata nell'interesse di quei ragazzi e per combattere la dispersione:

Siamo di fronte ad un problema grave di dispersione scolastica e formativa che vede il nostro paese fortemente in ritardo rispetto agli standard europei, ma la risposta data dalla legge appena approvata è sbagliata, demagogica e regressiva.
L’apprendistato non è lo strumento adatto per realizzare percorsi idonei a raggiungere gli obiettivi formativi previsti a conclusione dell’obbligo di istruzione, esistono altri e più efficaci interventi per contrastare la dispersione scolastica. Questa misura invece contribuisce a vanificare il processo di cambiamento della scuola necessario per rendere effettivo l’innalzamento dell’obbligo di istruzione a 16 anni.
(ibidem)

E quindi ne dipanavano le ragioni nel corso dell'articolo che riproponiamo in allegato.

L'innalzamento svuotato

L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo.


da L. 133/2008 , art. 64, c. 4-bis


Del resto non era forse con le stesse lodevoli intenzioni che nel 2008, nella legge "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (ormai - è noto - sul sistema scolastico si delibera solo a partire da motivazioni economiche) si era prevista la possibilità di assolvimento dell'obbligo nei percorsi di istruzione e formazione professionale?
E sappiamo che il decreto legislativo cui si fa riferimento è quello che ridefinisce l'assetto complessivo della scuola secondaria di II grado e che costituisce indubitabilmente il più consistente intevento sul sistema scolastico attuato negli ultimi trent'anni.

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D. Lgs 15 aprile 2005, n. 76. e al  D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Capo I, art. 1.

L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea, rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

da D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Capo III, art. 1

Quello che all'art. 1 istituisce il "sistema educativo di istruzione e formazione" e lo sdoppia nei licei da una parte e il resto del sistema dall'altra e che al capo III, sempre dell' art. 1 prevede che l'assolvimento dell'obbligo sia possibile nei corsi di formazione professionale regionale.
Sono quegli stessi corsi regionali che la finanziaria del 2007  aveva indicato come potenzialio garanti dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione ma solo in via transitoria, anche se ben si sapeva che sarebbe stato assai difficile ottenere quel risultato.

Ma quel che più conta è che mentre si attendeva di innalzare l'obbligo scolastico, è stato progressivamente abolito il sistema di istruzione, o per meglio dire - come si è visto- lo si è sdoppiato, secondo le previsioni della morattiana L. 53/2003, la madre di tutte le controriforme del sistema scolastico italiano che i governi di centro destra hanno realizzato in questi dieci anni.

L'avvenuta e completa sostitituzione del sistema di istruzione con quello di istruzione e formazione fa sì che all'obbligo di istruzione (o scolastico) sia stato da tempo sostituito il diritto-dovere all'istruzione-formazione, che dal 2000 è stato esteso a 18 anni, in un gran pasticcio di obbiettivi e percorsi.
Infatti oggi nessuno sa dire quando termini in questo paese l'obbligo di istruzione: con l'Esame di Stato alla fine del primo ciclo, nei meandri mutevoli degli assolvimenti plurimi fino ad avvenuta e fumosa certificazione di fine obbligo?
E intanto è cresciuta la schiera di coloro che difendono come ineludibile e buona la possibilità di assolvere l'obbligo nella formazione professionale regionale, ovviamente come soluzione per quegli allievi che la scuola non sa trat/tenere e motivare (ma di questo parleremo un'altra volta...).

E ora... al lavoro!

A questa progressiva vanificazione, a questo svuotamento dall'interno di quell'innalzamento dell'obbligo scolastico di dieci anni da cui siamo partiti, manca un tassello: abolire l'innalzamento dell'età per accedere all'apprendistato e al lavoro.
Ed ecco una proposta di legge della cui esistenza nei giorni scorsi Maurizio Tiriticco si è fatto premura di avvertire:

“… è stata presentata recentemente alla Commissione Lavoro del Senato una proposta emendativa al Decreto Lavoro con cui si ipotizza che ai percorsi di apprendistato si possa accedere anche al compimento dei 14 anni di età."
Da Tiriticco M., 2013, "Apprendistato a 14 anni? NO!la soluzione è un'altra!", in www.orizzontescuola.it

Nel corso dell'articolo Tiriticco ribadisce che:


"La soluzione non è quella di contrapporre lo studio al lavoro!"

Ancora!? In attesa di riprendere questa diatriba, consunta quanto attuale in questo Paese dagli eterni ritorni, vorrei avanzare una preoccupazione che spero non si avveri: che tocchi al “governo delle larghe intese” porre la definitiva pietra tombale sull'innalzamento del'obbligo e farne la più clamorosa truffa della storia della politica scolastica della storia repubblicana. Prima o seconda o terza che dir si voglia. Speriamo di no.

Repubblica scuola dà notizia della proposta emendativa in un articolo del 16 luglio: "Già al lavoro a 14 anni: la proposta Pdl per l'occupazione"

Cercheremo  di tenerci informati sull'evoluzione, pardon, sull'involuzione della vicenda. Ma intanto, per chi volesse riaprire il cuore e la mente a qualche speranza, lasciamo in allegato un interessante contributo di Pino Patroncini, suggerito dallo stesso Tiriticco su un tema da rimettere in discussione: “Terminare la scuola a 18 anni?”

Oppure, tanto per non illudersi di vivere in una paese civile, si leggano i dati della ricerca di "Save the Children" sul lavoro minorile in Italia: 260.000 ragazzi sotto i 16 anni!

 

Allegati e rimandi


 Dacrema F., Teselli A., 2010, Obbligo di istruzione nell'apprendistato: 126.000 ragioni per essere contrari, da  www.scuolaoggi.org   - scarica pdf

 Tiriticco M., 2013,  Apprendistato a 14 anni? NO!la soluzione è un'altra!, in www.orizzontescuola.it   - vai all'articolo

 Patroncini P., 2013, Terminare la scuola a 18 anni?, da www.ecolenet.it - vai all'articolo

Save the Children, Lavoro minorile in Italia. 260.000 i minori sotto i 16 anni coinvolti, più di 1 su 20, da  www.savethechildren.it   -vai all'articolo

Parole chiave: il caso / obbligo