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15/10/2016

Sul "Piano di formazione" presentato dal MIUR - parte I

di Caterina Gammaldi

Una breve premessa

La legge 107 al comma 124 recita: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche… (DPR 80/2013), sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”

Il Piano nazionale presentato dal Ministro Giannini il 3 ottobre scorso, alla presenza di autorevoli rappresentanti dell’OCSE, dell’Unesco e dell’Istituto nazionale dell’educazione di Singapore,  non può ritenersi che una proposta, stante la mancata emanazione, ad oggi,  del previsto decreto ministeriale che dovrà definire le regole che consentono tra l’altro la fruizione delle attività di formazione, ivi compresa l’eventuale utilizzazione della Card (comma 121 della legge 107/15).


Scarica qui il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola 2006-2009, tratto dal sito della flc-cgil.


Chi volesse riflettere su questa pregiudiziale può fare riferimento ai contenuti degli articoli  63 – 71 del CCNL vigente (sia pure scaduto) e agli atti normativi emanati negli ultimi anni (di solito Atti di indirizzo o Direttive del Ministro pro tempore). Uno per tutti quello emanato dall’allora Ministro De Mauro (Direttiva Ministeriale n. 202 del 16 agosto 2000) in cui si leggono criteri, campo di applicazione, obiettivi e azioni di interesse generale, obiettivi ed azioni riferiti ai curricoli, azioni finalizzate, misure di accompagnamento, gestione delle risorse.

Stando così le cose, si può affermare che, ad oggi,  possiamo ritenere ancora vigenti le scelte contrattuali  e che ricordiamo essere una legge. Qualora si ritenesse di disapplicare quanto in essa contenuto, si rammenti che un decreto ministeriale è una norma di rango inferiore.

Da diritto-dovere a obbligo della formazione in servizio

Se la formazione in servizio costituisce ancora “una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale” proviamo ora a chiarire cosa cambia se da un diritto diventa un obbligo per l’Amministrazione e per i singoli.  L’esercizio di un diritto richiama immediatamente l’attenzione sulle condizioni di esercizio e sulle priorità. Quali attività formative sono in capo all’Amministrazione per garantire lo sviluppo del sistema scolastico dai 3 ai 19 anni?  E’ questa un’esigenza molto avvertita dagli insegnanti che hanno lamentato spesso negli ultimi anni la realizzazione di attività formative in varie direzioni, non tutte coerenti con le trasformazioni introdotte nel sistema scolastico, così come è accaduto ad esempio per l’estensione dell’obbligo, i nuovi esami di Stato, le azioni di recupero o per la dispersione, le Indicazioni curricolari.

Un diritto che si fa obbligo ha bisogno di riconoscere prioritariamente temi e problemi che fanno la differenza in termini di qualità educativa, non un elenco di priorità in cui la domanda e l’offerta è orientata da una impostazione economicistica (le tecnologie, le lingue, la scuola e il lavoro, etc.). 

L’obbligo è, dunque,  per l’Amministrazione di garantire le condizioni di esercizio del diritto e la qualità della formazione in servizio, coerentemente con il principio che il sistema scolastico è nazionale e unitario, naturalmente orientato verso la formazione dell’uomo e del cittadino e verso l’innalzamento dello sviluppo culturale del paese.

Il diritto si fa obbligo per  i singoli insegnanti  se la possibilità di fruire di opportunità formative è in  grado di elevare il livello culturale in ambito lavorativo (quindi professionale). Se la formazione in servizio diventa obbligatoria, strutturale, permanente vanno intanto definiti gli standard professionali, va deciso per quale idea di scuola si intende operare,  immaginando le possibili ricadute nei contesti educativi..

Segnalo un aspetto per tutti: a scuola si confrontano storie professionali diverse, esito della causalità delle scelte dei singoli nel corso degli anni. Non risolvere tali problematiche, soprattutto oggi per effetto del piano di stabilizzazione dei precari e della mobilità che ad anno scolastico ormai avviato non ha garantito stabilità a chi lavora e diritto allo studio agli studenti,  fa aumentare i fattori di rischio educativo e le differenze di approccio metodologico – didattico sul versante della progettualità e della valutazione, soprattutto sul tema curricoli e competenze.

Occorre sottrarre la quotidianità del fare scuola all’improvvisazione pedagogica, spesso dettata dalle mode, ai principi del nozionismo non del tutto liquidati, come mostra gran parte dell’editoria scolastica, alle attese del mondo delle imprese e del lavoro,  e richiamare, invece, un’idea forte di progettualità se i PTOF e PdM non sono nuovi ludi cartacei.

I soggetti qualificati e gli enti accreditati

Le associazioni professionali (disciplinari e generaliste) sono state definite negli ultimi anni luoghi di cura del sé professionale, scelti dai singoli insegnanti su base identitaraia. Il dialogo e il confronto nelle associazioni storiche ha messo in evidenza quale priorità strategica, al di là delle differenze e degli orientamenti di ciascun soggetto, la stessa idea di scuola pubblica e democratica.  
Ciò ha permesso di mantenere alto il dibattito sul profilo culturale e professionale degli insegnanti, sulle prospettive della  formazione in servizio a garanzia della formazione dell’uomo e del cittadino in età scolare lungo tutto l’arco della vita. Le politiche del personale negli ultimi anni hanno visto progressivamente ridursi le risorse a disposizione delle scuole e delle reti di scopo. Oggi pare di poter dire che anche il potenziale associativo rischia di essere vincolato al mercato,  a un’idea di competenza tout court che si alimenta di inglese, informatica e impresa. Le vecchi e ancora attuali "tre i"  sottraggono la scuola alla sua competenza naturale, quale luogo in cui si costruiscono alle diverse età le competenze culturali di cittadinanza. Un motivo più che sufficiente per segnalare una delle molte criticità contenute nelle nuove procedure di accreditamento dei soggetti e degli enti che erogano formazione.

La logica e le prassi di questo nuovo diritto-dovere andranno sottratte  alle strettoie del pensiero unico e delle regole di mercato cui spesso rischiano di assogettarsi - più o meno malvolentieri - anche altri soggetti coinvolti e coinvolgibili: l'università, il terzo settore, l'editoria specialistica, segmenti del mondo economico variamente interessati.

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Caterina Gammaldi A lungo docente di scuola media; già componente del CNPI

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