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01/01/2016

A proposito della formazione iniziale

a cura di Gruppo di lavoro "Formazione iniziale"

Proseguiamo la pubblicazione di interventi relativi alle Deleghe previste dalla legge 107 come anticipato in questo articolo redazionale.
Questo contributo è frutto del confronto interno al gruppo di lavoro istituito dalla Segerteruia nazionale del Cidi (E. Aquilini, F.Olmi, M.Berni, E. Menchi, G. Giovannoni, A. Di Bono)

La formazione iniziale e l’accesso nei ruoli di docenza sono presenti nella legge 107/15 nei commi 180 e 181. Il comma 180 delega il governo ad adottare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge decreti legislativi relativi al riordino e semplificazione in materia d’istruzione. Nel comma 181, punto b), si indicano i principi e i criteri ai quali si devono attenere le norme relative alla formazione iniziale e l’accesso nei ruoli della docenza. (Vedi nota informativa  a lato.)

Le indicazioni date riguardano i docenti della scuola secondaria.

L’accesso ai ruoli si articola nel modo seguente:

  1. Un concorso nazionale a cui si può accedere con laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello, anche in base al numero di crediti universitari conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 CFU conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi. [1]

  2. Il concorso nazionale costituisce il primo stadio dell’assunzione, in quanto dal momento in cui si è superato il concorso il docente stipula un contratto triennale a tempo determinato nel periodo di tirocinio (il trattamento economico deve essere stabilito dal d.l.). I vincitori vengono assegnati a un’istituzione scolastica o a una rete di scuole.

  3. Nel primo anno del triennio si consegue un diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario istituito dalle università, anche [2] in convenzione con istituzioni scolastiche e loro reti, destinato completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza.

  4. Nei due anni successivi al conseguimento del diploma, i vincitori di concorso effettuano un tirocinio presso le istituzioni scolastiche, anche in sostituzione dei colleghi assenti.

  5. A conclusione positiva del tirocinio i corsisti vengono immessi in ruolo a tempo indeterminato.

  6. Possono iscriversi a proprie spese al diploma di specializzazione anche coloro che non hanno superato il concorso nazionale o che non vi abbiano partecipato.

I principi dichiarati hanno una premessa importante: si vuole introdurre un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti, sia le procedure per l’accesso alla professione, affidando sia i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata.

Qualche nostra considerazione

  • L’impianto generale è condivisibile, in quanto evita il doppio concorso per i futuri docenti e avvia un processo che porta all’assunzione a tempo indeterminato, in modo convincente. Si vede un’analogia con l’inserimento nel mondo del lavoro “a tutele crescenti”, che è apprezzabile. In questo modo, almeno sulla carta, s’intende risolvere il problema del precariato, della trafila delle supplenze senza la certezza del conseguimento del ruolo.
  • Bisognerà cercare di evitare che in questo iter si riproponga lo schema che vede la teoria (le discipline) affidate all’università e la pratica (l’insegnamento in classe) affidato alla scuola. Questa scissione teoria/ prassi abbraccia modi di concepire la cultura a livelli profondi e consolidati. Pensiamo che abbia già prodotto danni evidenti nella società e nel modo di concepire l’educazione e pertanto non possa essere riproposta.
  • Ci sembra significativo discutere delle modalità di accesso alla formazione iniziale (il concorso) per capirne bene la struttura, contenuti, organizzazione delle prove, criteri di valutazione (ad es. Finlandia: prova scritta, test attitudinale, colloquio).
  • Per quanto riguarda il conseguimento dei CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, è abbastanza scontato supporre che verranno affidate a docenti di Scienze della formazione. Anche i CFU riguardanti le metodologie didattiche e le tecnologie didattiche è presumibile che possano avere le stesse competenze di riferimento. Qui si affaccia la prima forte preoccupazione. Le metodologie didattiche sono ciò che riguarda la didattica delle discipline e non sono “neutre”. E’ da un’analisi storica ed epistemologica della disciplina che si evincono i metodi che le varie discipline (umanistiche, scientifiche, artistiche) utilizzano. Da questa analisi si può decidere quali siano le metodologie didattiche più adatte in una determinata età scolare. Quindi si auspica che anche in questa fase vengano assegnati espliciti incarichi ad esperti delle didattiche disciplinari anche non universitari o a gruppi di ricerca che affrontano il problema al cui interno, generalmente, operano anche docenti della scuola.
  • Il modo in cui si conseguirà il diploma di specializzazione, alla fine del primo anno, è un nodo su cui riflettere. Non si può pensare di riproporre ancora una volta, come è stato fatto quasi sempre nelle SSIS e nei TFA, una serie di insegnamenti uguali a quelli necessari per conseguire il diploma di laurea. Nell’esperienza delle SSIS i laboratori didattici sono stati organizzati e sviluppati in diverse Regioni dal Supervisore del Tirocinio a cui tali laboratori sono stati assegnati a partire dal secondo anno, anche se ciò non era esplicitamente previsto dal regolamento concorsuale di reclutamento dei Supervisori: per i corsisti tali corsi hanno rappresentato l’unica novità.
  • Nell’esperienza del TFA il tutor coordinatore ha avuto un ruolo analogo, sebbene di minor peso, per la durata del periodo di tirocinio (un anno invece dei due delle SSIS) e per il fatto che anche in questo caso i laboratori didattici sono stati formalmente affidati ai tutor coordinatori solo nel secondo ciclo di TFA, non in tutte le sedi, e in certi casi per un numero di CFU irrisorio (in Toscana, 1 CFU sui 18 previsti per l’area “Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico didattici”); tale fuznione era prevista per la prima volta da una norma nazionale (l'allegato al DM 487/2014).

Detto ciò, per il conseguimento del diploma di specializzazione, è necessaria una forte interazione fra università e mondo della scuola. Si propone al riguardo:

a) Corsi disciplinari universitari solo nel caso di conseguimento di abilitazione su materie affini, se nel corso di laurea non sono previsti insegnamenti specifici obbligatori, ad esempio biologia per chi è laureato in chimica (a questo proposito è stato proposto dalla Divisione Didattica della SCI la realizzazione di un corso di laurea bidisciplinare che consenta ad un docente di ambito scientifico di insegnare due discipline, evitando l’insegnamento di una singola disciplina e quello di 3 o 4 discipline; vedere sito SCI/DD).

b) Corsi di didattiche disciplinari nella forma di laboratori tenuti da esperti del settore, che siano figure analoghe a quelle dei supervisori SSIS o tutor coordinatori. In generale queste figure sono ricercatori della didattica che provengono dal mondo della scuola, dell’associazionismo. Raramente sono già presenti in ambito universitario.

c) Corsi di pedagogia e psicologia contestualizzati alla disciplina di riferimento.

d) Per quanto riguarda il periodo dei due anni successivi, denominato di tirocinio (in classe), si propone che ci sia un accompagnamento costante del corsista da parte della figura che ha effettuato i laboratori didattici nel primo anno. Il tirocinio in classe deve essere un momento di riflessione critica e il tirocinante non può essere abbandonato a se stesso, se si desidera che abbia una formazione iniziale efficace.

e) Per la valutazione finale al termine del terzo anno si propone un colloquio davanti a una commissione con opportuni membri esterni, basata sulla documentazione dell'attività svolta raccolta in un portfolio.

 

Note

1. E' opportuno che si stabilisca anche un limite massimo dei CFU nell'area antropo-psico-pedagogica, ad esempio di 36 CFU, per non comprimere la preparazione disciplinare
2. Questo “anche” dovrebbe essere tolto; le convenzioni con le scuole secondarie sono necessarie

Parole chiave: formazione dei docenti
 
Dalla 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015

 

Art. 1

[...]

180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni  di  cui  alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180  sono  adottati  nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti:

[segue un elenco sterminato di tematiche e di rimandi normativi che abbiamo sintetizzato a lato. NdR]

 182. I decreti legislativi di cui al comma  180  sono  adottati  su proposta  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze nonche' con gli  altri  Ministri  competenti,  previo  parere della  Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del   decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive  modificazioni.  Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di  sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine  previsto  per  l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del termine  per  l'esercizio  della delega previsto al comma  180, o successivamente, quest'ultimo  e' prorogato di novanta giorni. 


Sistema formazione iniziale e  accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria (riordino, adeguamento e semplificazione)    

La legge recita che la formazione iniziale e le procedure per l’accesso ai ruoli sono di competenza dell’Università, delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, delle istituzioni scolastiche statale precisando “con chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata”. Leggendo il comma per intero appare in tutta evidenza  la subalternità della scuola nel percorso universitario che prepara gli insegnanti. Una scelta a tutto vantaggio del mondo accademico in cui il ruolo della scuola appare residuale. Riproponiamo, come nel passato, la necessità di un confronto  alla pari su questi  temi, in particolare sul profilo culturale e professionale dei docenti in cui si possa avviare senza subalternità il confronto sul profilo culturale e professionale del docente, oggi definito per contratto e non solo per la scuola secondaria.

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