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02/06/2017

L’inclusione degli alunni disabili secondo il Decreto n.66

di Alessandra Crescioli

Dal Decreto n. 66 del 13 Aprile 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Maggio 2017  - insieme agli altri decreti che esercitano le deleghe previste dalla "Buona Scuola" - emergono pochi aspetti concreti in favore dell’inclusione degli allievi portatori di handicap. In seguito alla grande attenzione rivolta al tema dell'integrazione e dell’accoglienza durante la discussioni sulle deleghe della legge 107, si aspettavano investimenti più consistenti con l’entrata in vigore della normativa. 

Nell’assai condivisibile incipit del decreto (art. 1) si dichiara di voler promuovere l’inclusione scolastica di tutti gli studenti attraverso molteplici strategie. Tali principi e finalità ribadiscono perlopiù le intenzioni delle normative precedenti, ma purtroppo ancora non si prevedono nuovi importanti stanziamenti economici per attuare concretamente questi buoni propositi.

Un obiettivo significativo da sviluppare sarebbe dovuto essere la formazione di tutti i docenti verso i temi dell’inclusione, ma non emerge con chiarezza la direzione, il modo e i contenuti in cui tutto il personale scolastico deve aggiornarsi e qualificarsi nei confronti dell'integrazione di tutti gli allievi. La scuola ha bisogno della più ampia condivisione e formazione per concorrere ad assicurare il successo formativo degli studenti, creando un ambiente sistemico volto all’integrazione. 

La formazione dei docenti in ingresso, invece, è fonte di un palese cambiamento. Per quanto riguarda la primaria, il percorso amplia la precedente formazione, rimanendo ancorato a quello dei posti comuni, ma potenziando i crediti relativi alle conoscenze sulle didattiche speciali. 
Nei gradi di istruzione superiore la situazione si presenta completamente diversa dalla precedente, mostrando che il governo ha accolto le richieste di separazione delle carriere tra docente curricolare e di sostegno. Viene evidenziata una netta divisione, che di fatto può autorizzare ulteriormente la delega all'insegnante di sostegno e all’esclusione dello stesso dagli assi disciplinari.

 

Sarebbe invece opportuno dare la possibilità al docente di sostegno di formarsi anche per l’insegnamento della propria disciplina di laurea, continuando il percorso di studi, mentre è già effettivamente in ruolo sul sostegno, al fine di avere conoscenze aggiuntive in servizio. D’altra parte, la previsione di accesso diretto dopo gli studi universitari, tramite concorso, al percorso FIT, accorcia i tempi per l'immissione in ruolo del docente specializzato sulla didattica relativa alle diverse disabilità e risponde con più efficacia all’ampia richiesta di docenti adeguatamente formati; inoltre la volontà di scelta del percorso FIT da parte di un futuro docente vuole rafforzare una vocazione più convinta al ruolo, arginando l’effettivo bisogno di continuità.
La persistenza didattica sembra però al momento regolarizzata solo per i docenti precari, che possono essere riconfermati tramite richiesta della famiglia al DS, mentre la si elude attraverso le operazioni di mobilità: come si sa, esse  stanno provocando tanti problemi di stabilità, riversandosi anche sulla continuità del CDC corresponsabile nella stesura del Piano Educativo Individuale; senza contare i docenti di sostegno che comunque possono chiedere al Dirigente di interromperla per avere in assegnazione altri allievi.

Positivo e dovuto è il passaggio in cui si evidenzia la volontà dello Stato “alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ATA, tenendo conto dei criteri per il riparto delle risorse professionali” in relazione alla presenza di alunni con disabilità. Ci si impegna infatti alla dotazione di personale volto all’inclusione degli allievi, considerando il genere di bisogni richiesti, come la cura dell'igiene personale, l’autonomia e la somministrazione di farmaci. Si auspicano anche specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, ma queste premesse sono in seguito depotenziate quando si afferma: “Fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e i limiti dell'autorizzazione di spesa” nonché “nell'ambito delle risorse umane disponibili assegnate a ciascuna istituzione scolastica”. La normativa introduce l'attribuzione di un contributo economico, in rapporto al numero degli studenti disabili accolti dalla relativa istituzione scolastica, ma la differenza l'avrebbe fatta invece un investimento volto ad adeguare all’inclusione tutte le strutture scolastiche, che al momento respingono le richieste di iscrizione dei ragazzi disabili per mancanza di spazi e condizioni opportune, convogliandoli inevitabilmente verso alcuni istituti già saturi. 

L'introduzione dell’ICF come strumento di costruzione del profilo di funzionamento dell'allievo è un punto innovativo importante per produrre un quadro complessivo iniziale delle sue funzionalità, che chiama in causa anche la partecipazione della famiglia in collaborazione con il personale docente. Il coinvolgimento più attivo della famiglia nella stesura del PEI e quindi della componente sociale, dove il soggetto è osservato in maniera più globale, considerando i contesti familiari e ambientali che agiscono inevitabilmente sui geni, e il loro funzionamento, concezione che pone a un livello più avanzato l’obbiettivo di dare valore anche al contesto e alla partecipazione. Nel PEI non verranno indicate più le ore di sostegno specifiche attribuite, ma si evidenzieranno i sostegni necessari per incentivare le potenzialità dell’allievo. In questo senso la scuola acquista maggiore autonomia, evitando anche i ricorsi presentati dei genitori per rivendicare le unità orarie richieste dal piano educativo. 

Molto interessante e propositiva è la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, che diviene parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche attraverso criteri che prevedono l’inserimento del livello di inclusività nel PTOF concretizzato secondo il piano per l’inclusione scolastica: si incentivano la realizzazione di percorsi per la personalizzazione formativa, nonché il coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del piano stesso e nell'attuazione dei processi d’integrazione realizzati valorizzando le competenze professionali del personale e l'utilizzo di strumenti e criteri comuni per la valutazione dei risultati di apprendimento. Il piano per l'inclusione si delinea come strumento e patto di intenti, condiviso da tutto il corpo docente per denotare l’identità dell’istituto nei confronti dell'accoglienza e dell’integrazione di tutti gli studenti.

 

Scrive...

Alessandra Crescioli docente di sostegno nella scuola secondaria di II grado

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