Propongo queste osservazioni ritenendo che la scuola possa/debba costruire occasioni di apprendimento, se vale il principio che la funzione della scuola è l’educazione alla cittadinanza.
Nel caso specifico la riforma denominata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (GU Serie generale n. 253 del 30 10 25), è solo il primo passo verso la riforma costituzionale avente ad oggetto il Titolo IV della Costituzione, intitolato La Magistratura.
Si tratta di una riforma approvata dal Governo e varata dal Parlamento in doppia lettura a maggioranza assoluta, senza che la maggioranza consentisse il dibattito che avrebbe meritato, blindando di fatto le due Camere.
Negli ultimi mesi abbiamo letto molto della riforma, delle diverse posizioni in merito. Sappiamo che a breve ci sarà il Referendum confermativo, previsto per il 22/23 marzo 2026, una scelta non condivisa. Sono tanti gli interventi che evidenziano come il tempo di riflessione concesso all’elettorato dal Governo è molto ridotto. Non è stata accolta, infatti, la proposta del Comitato che ha promosso la raccolta delle firme (sono 550.000 gli elettori che hanno firmato, come previsto dalla Costituzione), che aveva, fra gli altri l’obiettivo di spostare in avanti la data del Referendum, peraltro già ammesso dalla Corte di Cassazione a seguito di proposta parlamentare, come sancito dall’art.138 della Costituzione, per consentire una più attenta riflessione da parte degli aventi diritto al voto.
Il Referendum non richiede quorum, pertanto basterà verificare se il numero dei SI prevarrà sul numero dei NO per veder confermata o meno la Riforma.
Pesa il giudizio sui pochi articoli della riforma che vengono depotenziati persino dalla maggioranza che la propone; si sostiene che non inficiano l’autonomia della magistratura e non cambierà nulla.
Affermazioni che legittimamente provocano, nel cittadino e in uno studente neoelettore, dubbi che indeboliscono il diritto di voto. Ci si chiede infatti: “Allora perché fare tutto questo, affrontando le spese di un Referendum, se non cambia nulla”?
Gli insegnanti a scuola, sia che si occupino di discipline giuridiche, di storia o di letteratura italiana o di educazione civica, sono chiamati a dare strumenti agli alunni che, magari per la prima volta, saranno chiamati alle urne. Dovranno essere segnalati alle autorità scolastiche, perché tacciati di far politica a scuola o stigmatizzati come insegnanti di sinistra perché attraverso lo studio, la lettura delle norme, aiutano gli adolescenti ad orientarsi e a farsi una idea sullo strumento referendario, sul rebus del SÌ e del NO?
Non aiuta l’elettore persino la tesi di chi, fra i sostenitori del SI, dichiara è che la velocità/lentezza dei processi giudiziari non cambierà, che in fondo è la questione che più interessa i cittadini.
Già con la Riforma Cartabia, in verità già dopo la riforma del processo penale dell’88, che trasformò il sistema penale processuale da inquisitorio ad accusatorio, i magistrati giudicanti potevano diventare requirenti e viceversa soltanto su richiesta. Oggi ci sono altri vincoli, sia nei limiti del passaggio da una funzione all’altra che nella obbligatorietà che la nuova sede di attività si trovi necessariamente fuori dalla regione in cui si è prestato servizio fino a quel momento. Si conta che i magistrati che passano da giudicanti a requirenti e viceversa, siano nell’ordine dello 0,3 % fino all’1% l’anno. Inoltre, la questione riguarda solo processo penale; nel processo civile, infatti, non compare il magistrato requirente se non in alcuni casi di volontaria giurisdizione.
Riducendo quindi la questione, ci domandiamo e se lo domandano gli elettori “Cui prodest”?
Sembra che questa riforma la approvi solo Berlusconi e chi sostiene oggi il suo punto di vista, ma egli non è più fra noi e già questa potrebbe essere una questione sulla quale riflettere. Ricordiamo che l’allora presidente del consiglio aveva collezionato più prescrizioni che assoluzioni e non è un caso che per lui fosse una ossessione la separazione delle carriere.
Carriere! Ecco il punto che inquadra anche la magistratura in un sistema gerarchico, fondato su carriere e non su poteri indipendenti e autonomi. Una scelta inquietante introdotta nell’art. 102, secondo comma.
Basterebbe ricordare che le carriere attengono ai militari, all’esercito, agli ordinamenti gerarchici, mentre in magistratura ci sono funzioni attribuite a persone che incorporano uno status.
Le carriere nella P.A. sono state abolite e la Costituzione non parla di carriere ma di funzioni dei magistrati, regolate dalle norme dell’ordinamento giudiziario. Una norma che consente al singolo magistrato giudicante o inquirente di avere una autonomia di funzione anche nei confronti dei magistrati di più alto grado (per anzianità). O di funzioni d’ufficio. Ad esempio, un Presidente di Tribunale non puo’ condizionare le decisioni dei magistrati del suo ufficio.
Alcuni interrogativi, uno per tutti: chi disciplinerà le carriere? Una scelta che prefigura due Consigli Superiori della Magistratura, quanto ad assegnazioni e trasferimenti, cui si aggiunge, l’Alta Corte di primo e secondo grado, con diversa composizione, per i procedimenti disciplinari.
Basterebbe richiamare, a riguardo, il punto di vista del prof. Zagrebelsky, già presidente della Corte Costituzionale che, nel porsi la domanda chi deve, risponde che nel nostro paese hanno troppo potere i politici. Chi ha proposto questa riforma è convinto che la magistratura abbia troppo potere. Varrebbe la pena allora di considerare che ogni tentativo di “ritoccare” la Costituzione è una dislocazione di potere.
La riforma vuole introdurre, pur mantenendo il primo comma del 102, la rottura dell’unità della magistratura con l’aggravante che il mantenimento del primo comma ci appare come una furbata per indebolire la magistratura con la previsione di due Consigli Superiori della Magistratura.
Separazione, infatti, vuol dire creare due tipi di magistrati, che fanno capo a due organi di autogoverno. È la spaccatura della Magistratura.
Quante nozioni di autonomia e indipendenza ci possono essere? Secondo Zagrebelsky soltanto una. È un tentativo di cambiare la nozione stessa di autonomia e indipendenza della magistratura; quindi è falso dire che la magistratura rimarrà una. I PM non saranno solo soggetti alla legge per cui, come gli avvocati per i loro assistiti, opereranno a favore dello Stato e non della verità e giustizia, così come l’avvocato che difende l’imputato. Questo è l’obiettivo, altrimenti non avrebbe senso separare giudici dai PM.
Le parti devono fornire ai giudici gli elementi per giungere ad una verità processuale. Oggi il PM archivia in tanti casi. Nel 2024 oltre il 71% dei procedimenti aperti dalle procure, posto che l’azione penale è obbligatoria, sono stati archiviati. In futuro ci sarà un PM che mira alla vittoria, con il rischio che le procure riceveranno dal Ministero i piani di indagine annuali e cioè i settori che dovranno essere indagati e quelli che invece dovranno essere ignorati. Non è difficile immaginare in che direzione andranno le indicazioni ministeriali.
Consegnando questo ragionamento a tutti noi e agli studenti che si/ci pongono domande proviamo a riflettere con loro sulle questioni poste. Ognuno, poi, dovrebbe essere in condizione di partecipare al Referendum con consapevolezza delle scelte.