Il CIDI è stato invitato all'audizione informale sulla risoluzione 7 – 003009 dell’onorevole Sasso sul consenso preventivo delle famiglie, questa volta in materia di religione.
La lettura del testo della risoluzione focalizzato su alcuni fatti che hanno visto coinvolte comunità scolastiche di Treviso, Pioltello ci ha permesso di sollevare alcune questioni di metodo e di merito che si possono leggere nella memoria presentata e qui allegata.
Al solo scopo di fare chiarezza su quanto quotidianamente è enfatizzato, a beneficio di scelte legislative che minano i rapporti fra le istituzioni educative e, nello specifico, con i rappresentanti del governo in Parlamento, pongo all’attenzione di chi legge due questioni, una di natura procedurale, l’altra di merito, sui temi oggetto della risoluzione. Va detto che la maggioranza degli auditi hanno richiamato le norme che regolano gli atti della scuola, pubblici e condivisi.
Nel merito, a qualche giorno dall’approvazione dell’emendamento della maggioranza sulla stessa materia in materia di educazione sessuo – affettiva si impegna il governo ad estendere lo strumento del consenso informato sulle attività religiose nella presunzione che l’identità nazionale è salva se le proposte educative tutelano i singoli.
La libertà religiosa sancita dalla Costituzione (art. 19) non può essere considerata materia che giustifica pregiudizialmente un atteggiamento contro tutti coloro che, di religione diversa o agnostici, vivono nel nostro paese, frequentano le nostre scuole, abitano le nostre classi plurali. I costituenti non hanno scelto il primato della famiglia (art.30), ma il diritto - dovere di mantenere, istruire, educare i propri figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio. Confondere tale principio con la libertà di scelta educativa della famiglia introdotta con la legge sulla parità, per regolare quanto previsto all’Art. 33, non ha nulla a che fare con la corresponsabilità educativa. La normativa scolastica garantisce la libertà di scelta fra istruzione parentale, scuola paritaria confessionale, scuola privata e statale.
Nel merito, inoltre, richiamo in proposito che qualunque sia il tema proposto all’attenzione degli studenti vale il principio che esso è contenuto nel PTOF, un documento pubblico deliberato dal collegio docenti e approvato dal consiglio di istituto, in cui come è noto sono presenti rappresentanti dei genitori e nella scuola superiore degli studenti. Tale documento è consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, procedura che consente alla famiglia piena condivisione dell’offerta formativa. Le attività scolastiche non richiedono pertanto altra autorizzazione se non quella dovuta a eventi che si svolgono in orario scolastico fuori dalla scuola.
Tutti i temi educativi sono di per sé sensibili e richiedono attenzione e cura degli adulti che a scuola come in famiglia educano istruendo. Non si possono sottoporre a consenso informato preventivo attività condivise nella comunità educante a garanzia del riconoscimento dell’Altro nella nostra comunità. L’identità plurale si costruisce insieme. Il dialogo interreligioso può essere occasione di crescita individuale e collettiva in situazioni complesse. Le altre culture non sono una minaccia, solo una dimensione costitutiva delle comunità in cui viviamo.