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29/10/2016

La scuola e riforma costituzionale

di Rosa Maria Maggio

Ci siamo chiesti in diverse occasioni negli ultimi 20 anni se i cambiamenti introdotti nel sistema scolastico fossero stati effettuati nel rispetto della Costituzione e spesso ci siamo trovati, insegnanti e studenti, a denunciare la costante violazione di alcuni principi irrinunciabili, come il diritto stesso all'istruzione, la libertà di insegnamento, i rapporti tra Stato e poteri locali, il rischio di una regionalizzazione della scuola e della sua privatizzazione.
Quindi anche a Costituzione invariata le forzature non erano mancate.
Negli ultimi anni, in diversi campi, abbiamo assistito a delle vere e proprie violazioni denunciate a più riprese da autorevoli costituzionalisti nella vita delle istituzioni di questo Paese. Una per tutte la rielezione del presidente Napolitano.

Ora noi insegnanti abbiamo il difficile compito di far sì che gli studenti imparino a ragionare con la propria testa. Solo attraverso tempi lunghi e percorsi curricolari che consentano ai ragazzi di orientarsi tra le numerose conoscenze e sistematizzarle, si raggiunge questo importante obiettivo.
Il principio costituzionale della libertà di insegnamento dell'articolo 33 sancisce un principio nell'interesse non dell'insegnante ma dello studente, per garantire a quest'ultimo un apprendimento plurale e democratico.
Il nostro lavoro è stato in questi anni reso particolarmente difficile; penso addirittura ai tentativi ai tempi della Ministra Moratti di modificare i contenuti disciplinari nelle scienze, con l'evoluzionismo sostituito dal creazionismo, tanto per fare un esempio. Ai tempi della Ministra Gelmini i nuovi ordinamenti produssero un taglio secco di orario in varie discipline e per citarne qualcuna in tema oggi, la riduzione dell'orario disciplinare nell'insegnamento del diritto e dell'economia, e l'inversione di tendenza rispetto a una idea, che avevamo coltivato per anni, di estendere lo studio di queste discipline a tutte le scuole superiori. In realtà, mentre speravamo di insegnare la Costituzione in tutte le scuole, si preparava un sabotaggio della Costituzione stessa.
Per non parlare della legge 107/15: un contenitore vuoto, un unico articolo in oltre 120 commi, con il quale si stabilisce l'assunzione di insegnanti precari, ma non tutti, in ossequio a una sentenza europea, per la mancata attuazione della quale lo Stato italiano rischiava sanzioni. Un contenitore, che prevede 9 deleghe al Governo, per l'ennesima riforma scolastica.
E veniamo ad oggi, alla legge di riforma costituzionale

L'aspetto linguistico

La nostra Costituzione, ovvero quella "Bibbia laica", per usare una bella definizione del Presidente Ciampi,  ha fra l'altro un alto valore linguistico che non è solo fine a se stesso,  ma mira, come dice Tullio De Mauro, a rendere agevole la trasmissione dei suoi contenuti. Anzi, precisa De Mauro, esso non è solo un testo informativo ma è altresì un testo persuasivo e prescrittivo per il suo alto contenuto normativo [1].
Porre la nostra attenzione sull'aspetto linguistico è quindi una questione non trascurabile da parte di noi insegnanti, nell'analisi di una riforma che appare anche da questo punto di vista fortemente criticabile, essendosi abbandonato quello stile, tipico dei Costituenti, che rendeva la Costituzione di facile lettura e comprensione. Ora basta leggere i nuovi articoli per capire quanto sia stato tralasciato l'obiettivo della facile comprensione, il che rende difficile ai cittadini il potersi fare una idea per esprimere consapevolmente il proprio voto. Ma c'è anche un altro aspetto che non puo essere taciuto e cioè che la modifica per la sua poca linearità e chiarezza, porterà a un necessario contenzioso interpretativo.

Costituzione e costituzionalismo

La Costituzione è ciò che un popolo, nel momento in cui è sobrio, si dà a valere per il tempo in cui sarà ebbro. È l'accordo, il compromesso che sta alla base della convivenza di tanti soggetti portatori di identità diverse, come ci ricorda  Gustavo Zagrebelsky in La virtù del dubbio, ed. Laterza, Bari, 2007.
L'attuale legge di revisione costituzionale, proposta dal Governo in carica e quindi dalla parte politica maggioritaria, ha concluso l'iter previsto dall'art.138 della Costituzione, percorso non avulso da forzature, nonché da cambi di casacca, che ha cosentito alla maggioranza di approvare il DDL, ma non di ottenere il quorum dei 2/3 per evitare il referendum confermativo.
Stessa situazione quindi, anche se da parte opposta, rispetto al tentativo di Berlusconi del 2006, andato a monte per volontà popolare. L'art.138 offre infati la possibilità, quando la riforma non ha coinvolto le minoranze, a chi non è d'accordo, di provare a farla fallire (vedi quanto dice Lorenza Carlassare).
Quindi questa è l'occasione per le minoranze di far sentire la propria voce.

Costituzione e principi fondamentali

La preoccupazione rispetto a questa legge di riforma Costituzionale è anche quella di verificare se e in che modo, la nuova Costituzione potrà incidere su quei principi, alcuni fondamentali, la cui tutela risultava messa a rischio anche in presenza di principi tassativi. Perché si tratta di nuova Costituzione, come afferma Luigi Ferrajoli , ma si potrebbe osare dire che quello che vien fuori non sia in verità una Costituzione, ma una sorta di suo contrario. Perché la Costituzione e il costituzionalismo nascono proprio per limitare il potere di chi ce l'ha, quindi dei governanti, la Costituzione nasce per la necessità di tutelare le minoranze. Mentre una legge Costituzionale che tende a rafforzare il potere dell'esecutivo, attribuendo il potere di conferire la fiducia al Governo alla sola Camera dei deputati, che sarà controllata dal partito di maggioranza relativa, grazie a un significativo premio di maggioranza previsto dalla nuova legge elettorale, equivale a dire che la divisione e l'equilibrio dei poteri vengono meno in favore del potere esecutivo di cui il potere legislativo diventa vassallo.
Ed è noto, come ci ricordano anche recentemente il già citato Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante [2],  che il costituzionalismo nasce in opposizione all'assolutismo, a sostegno dell'idea di dotarsi di una Costituzione che funga da limite al potere politico. Senza un limite al potere, questo potrebbe fare dei governati quello che vuole. E per questo il costituzionalismo si pone l'obiettivo di separare e limitare attraverso le norme sui diritti, il potere politico.
Quando si dice che questa riforma non intacca i principi fondamentali che peraltro non sarebbero modificabili,  anche questa è una affermazione falsa, dal momento che la sovranità popolare, stabilità nell'art.1 della Costituzione, viene intaccata, nel momento in cui il popolo viene privato della elezione diretta del Senato. Quanto alla violazione dell'art. 5 sulle autonomie locali si dirà più avanti.

Lo stravolgimento dell'articolo art.138

Luigi Ferrajoli ci ricorda altresì che la modifica di 47 articoli in modo confuso ed eterogeneo rende evidente la contrarietà della riforma Boschi-Renzi alla logica del referendum che, come sottolineato in diverse occasioni dalla Corte Costituzionale, deve svolgersi su quesiti omogenei.
Inoltre il potere di revisione stabilito dall'art. 138 è “un potere costituito”, abilitato a produrre modifiche su norme determinate che non può trasformarsi in un “potere costitutuente”, violando ancora una volta il principio della sovranità popolare (art.1).
Il quesito referendario impostato in modo a dir poco suggestivo, in modo fuorviante e propagandistico, non avverte i cittadini del fatto che si stia smantellando il sistema delle autonomie e del decentramento amministrativo in vari campi e pure in quello scolastico.

Costituzione e scuola

Proviamo ad esaminare in modo specifico gli articoli della riforma che modificano la vecchia costituzione e che quindi incidono direttamente su questioni come l'ordinamento scolastico.
Il primo articolo in cui possiamo vedere coinvolta la scuola, è la nuova formulazione dell'art. 117, comma 4, col quale si inserisce la cosiddetta clausola di “supremazia” che consentirà allo Stato di approvare anche leggi di competenza regionale qualora, a parere del Governo, ci sia un interesse nazionale che giustifichi questa “invasione”.
Quindi oltre ad aver aumentato le competenze statali in materia di istruzione (si passa dal disposto del vecchio art. 117 lett. N, a disposizioni generali con l'aggiunta della parola "comuni" più ordinamento scolastico, e disposizioni generali e comuni sulla istruzione e formazione professionale della lett. O nuova formulazione), sembra scomparire la legislazione concorrente ed è ridimensionata la legislazione esclusiva regionale, rispetto al carattere residuale che aveva il vecchio 4° comma. Nel nuovo 3° comma viene dettagliata la competenza legislativa riservata alla potestà regionale in materia scolastica e cioè l'organizzazione in ambito regionale dei servizi della formazione professionale, dei servizi scolastici, del diritto allo studio, salva sempre la clausola di “supremazia” .
Sembrerebbe quindi che con la Riforma costituzionale la Formazione professionale diventi materia di competenza esclusiva dello Stato, mentre alla Regione potrebbe rimanere una implicita competenza concorrente ed una competenza esclusiva sulla organizzazione della formazione professionale.
L'altro articolo che influisce sulla scuola è l'art. 114, che abolendo le Province, determina un trasferimento di competenze ad altro ente per quanto riguarda le scuole superiori sia in termini di dimensionamento scolastico che di spesa per la gestione e il funzionamento degli edifici scolastici.
Specificatamente si dovrebbe trattare di enti di secondo livello, i cosiddetti "Enti di area vasta” (quindi non eletti dai cittadini) ma composti da designati, scelti dagli eletti in Comune, con competenze ridotte rispetto alle Province. Anche qui ancora una volta con una violazione del principio di sovranità popolare.
Infine l'art.116, 3° comma, prevede che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia limitatamente all'istruzione ed alla formazione professionale, possano essere attribuite ad altre regioni, anche su richiesta delle stesse, con legge dello Stato, nel rispetto del 119 e sempre che tali regioni abbiano il bilancio in equilibrio". Tale articolo ai primi commi riconosce le autonomie speciali.
Non è chiaro se ciò significhi che a richiesta le Regioni a Statuto speciale possano richiedere un ampliamento delle loro potestà, ma anche questo appare come un obbrobrio giuridico in quanto il potere di queste regioni non discenderebbe direttamente dalla Costituzione ma dallo Stato! Con buona pace dell'art.5 e dell'art. 114!

A questo punto sorge infatti  la preoccupazione non solo di un notevole contenzioso interpretativo, (altro che semplificazione!), ma anche di una violazione dell'art.5 della Costituzione (principio fondamentale che si sostiene non toccato...) e cioè il principio costituzionale della tutela delle autonomie locali.
Sicuramente noi insegnanti democratici ci siamo battuti in questi anni per una scuola pubblica statale che garantisse una istruzione di qualità a tutti; quindi abbiamo contestato la tendenza diffusasi dopo la riforma del titolo V verso una regionalizzazione della scuola, vedi le esperienze della Lombardia leghista, ma abbiamo sempre fatto nostro il principio delle autonomie locali che consentiva quindi alle Regioni attraverso il proprio potere legislativo, di non eludere gli aspetti della cultura, storia e tradizione locali, in modo che nella scuola entrasse anche la dimenzione locale, dei luoghi dove gli studenti nascono e crescono. Che è cosa diversa dal trasferire la maggior parte delle funzioni in materia scolastica allo Stato, secondo una nuova logica centralistica, e cioè sia le linee di indirizzo chei curricula, gli ordinamenti, relegando gli Enti Locali a meri esecutori organizzativi.
Il nostro è quindi un NO convinto e motivato  come cittadini e come insegnanti CIDI che in diversi abbiamo aderito ai Comitati per il NO.

 

 

Note

1. Tullio De Mauro, "Introduzione" a Costituzione italiana, UTET, Torino, 2006.
2. Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallante, Loro diranno noi diciamo, Laterza, Bari, 2016.

Scrive...

Rosamaria Maggio Docente di diritto nelle scuole superiori, già vicepresidente nazionale del Cidi

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